I discorsi d’odio che incitano alla violenze di massa contro i civili sono un crimine internazionale

Click here to request the narration for this article

Questo contributo non esprime la posizione ufficiale del SEAE. Il SEAE non può essere ritenuto responsabile di…

Il ruolo della propaganda russa nel promuovere l’aggressione e altri crimini internazionali in Ucraina da parte della Russia è stato ormai riconosciuto ai più alti livelli politici.

In questa “Giornata internazionale per contrastare i discorsi d’odio”, è importante sottolineare come questa forma particolarmente grave di propaganda abbia avuto un ruolo centrale nel tentativo della Russia di soggiogare l’Ucraina. È urgente colmare il vuoto giuridico in termini di responsabilità che consente l’incitamento all’odio e alla violenza, generando a sua volta le basi per continuare a massacrare, stuprare e torturare i civili in Ucraina e altrove, nell’impunità più assoluta.

Non esiste una definizione universalmente accettata di discorso d’odio. Tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani e gli organismi di governance come il Consiglio d’Europa fanno riferimento a una serie di espressioni d’odio che incitano, promuovono, diffondono o giustificano violenza, odio o discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo, o che li denigrano in base a caratteristiche specifiche come la razza, il colore della pelle, la religione, l’ascendenza e l’origine nazionale o etnica.

Il ruolo dei discorsi d’odio nella propaganda russa

Questo tipo di retorica abbonda nella propaganda russa. Le varie iniziative che hanno monitorato, raccolto e analizzato i discorsi d’odio provenienti dalla Russia evidenziano ripetuti appelli alla violenza contro gli ucraini, come le esortazioni a un “vero terrore” contro di loro o alla “distruzione completa dell’Ucraina”, nonché i discorsi che disumanizzano e denigrano gli ucraini definendoli “immondizia”, “feccia umana” e “satanisti”, o ancora gli sforzi organizzati per incitare all’odio contro gli ucraini diffondendo narrazioni storiche false e distorte, teorie cospirative e accuse speculari, anche descrivendo quelli che non vogliono far parte del “mondo russo” quali ‘nazisti’ e sostenendo che abbiano represso e persino commesso un genocidio contro i russi e i russofoni nell’Ucraina orientale.

Propagandisti come Vladimir Solovyov e Margarita Simonyan, che conducono i programmi televisivi politici più seguiti e gestiscono l’estesissima rete disinformativa Russia Today, sono responsabili di avvelenare le menti dei comuni cittadini russi con l’odio contro gli ucraini. Ciò nonostante, in base al diritto penale internazionale attuale è praticamente impossibile metterli di fronte alle loro responsabilità per questi crimini.

La sfida del perseguimento legale dei discorsi d’odio

Il perseguimento legale dei discorsi d’odio nei tribunali penali, anche a livello internazionale, non è una novità, ma si può fare di più per concretizzare il quadro giuridico che vieta quelli più nefandi con l’obiettivo di sanzionarne i responsabili.

L’anno scorso, la Federazione internazionale per i diritti umani e le sue affiliate in Ucraina, il Centro per le libertà civili e il Gruppo per la protezione dei diritti umani di Kharkiv, hanno presentato una comunicazione ai sensi dell’articolo 15 alla Corte penale internazionale (CPI), sostenendo che gli appelli alla violenza contro gli ucraini, l’uso di false narrazioni storiche e altre forme di propaganda volte a insultare, sminuire e diffamare gli ucraini, costituiscono discorsi d’odio quale forma di crimine internazionale, ovvero il crimine contro l’umanità di persecuzione. Questo significa che, nel contesto di attacchi diffusi o sistematici contro una popolazione civile, i discorsi di personaggi come Solovyov e Simonyan, che tendono a incitare, giustificare e promuovere tali crimini contro un gruppo di civili, sono di per sé un crimine internazionale.

A seguito dei crimini nazisti, orchestrati dal capo della propaganda nazista Joseph Goebbels e facilitati da personaggi come Julius Streicher, editore del giornale antisemita “Der Stürmer”, condannato del crimine contro l’umanità di persecuzione per aver “contagiato i tedeschi con il virus dell’antisemitismo”, i propagandisti dell’odio e della violenza sono diventati sempre più oggetto di sanzioni penali. Dal 1948, l’anno di adozione della Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, l’incitamento diretto e pubblico a determinati atti con l’intento di distruggere un gruppo nazionale, razziale, etnico o religioso, è illegale. Tribunali penali sia internazionali – come il Tribunale penale internazionale per il Ruanda – che nazionali hanno emesso decine di condanne per incitamento al genocidio, ma anche per pulizia etnica, deportazione, omicidio, tortura e altre forme di violenza.

Le carenze dei quadri giuridici esistenti

Tuttavia, ad eccezione della Convenzione sul genocidio, non esiste attualmente alcuno strumento internazionale che criminalizzi l’istigazione alla violenza di massa contro i civili, a meno che tale violenza non sia perpetrata con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo preso di mira in quanto tale.

Lo Statuto di Roma della CPI proibisce l’istigazione al genocidio, ma non criminalizza espressamente gli appelli a commettere crimini contro l’umanità o aggressioni.

E questo nonostante la giurisprudenza e la proliferazione dei social media, che consentono la trasmissione e l’amplificazione istantanee dei discorsi d’odio come mai prima d’ora, alimentando conflitti armati e violenze omicide di massa. È quanto è accaduto in Ucraina, dove la propaganda dell’odio ha permesso l’occupazione dei territori ucraini nella campagna di “denazificazione” di Putin e ha scatenato una caccia furiosa ai “nazisti” immaginari tra i civili ucraini da parte dei soldati russi invasori.

Un semplice esempio illustra l’assurdità delle norme vincolanti del trattato attualmente in vigore: un propagandista che invochi la deportazione di massa di bambini nell’ambito di un piano volto a distruggere parzialmente un gruppo nazionale o etnico può essere accusato di incitamento al genocidio, mentre chi sostiene la tortura di massa di un gruppo di civili nell’ambito di una campagna volta a sottomettere una popolazione che resista a un’occupazione straniera non è espressamente punibile dal diritto penale internazionale.

Come colmare questa lacuna?

Oggi si presenta l’opportunità di colmare questa lacuna. Lo scorso novembre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dato il via libera agli Stati per avviare le deliberazioni su un nuovo trattato sui crimini contro l’umanità, un reato caratterizzato da determinati atti commessi nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico contro i civili, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale, detenzione illegale, schiavitù, deportazione e persecuzione discriminatoria. Il trattato richiederebbe agli Stati di adottare leggi che criminalizzino questo reato e di adottare misure per prevenirlo.

Certo, attualmente non c’è consenso nella comunità internazionale sul fatto che il discorso d’odio debba essere considerato un reato e, in caso affermativo, quale tipo di reato. C’è stato un intenso dibattito tra gli Stati su dove tracciare la linea di demarcazione tra l’incitamento criminale all’odio e la semplice disinformazione o l’insulto, che non dovrebbero essere soggetti a procedimento penale anche se scioccanti o offensivi. Anche le organizzazioni internazionali hanno adottato interpretazioni divergenti su quali tipi di discorsi d’odio debbano comportare una responsabilità penale.

Ciononostante, oltre 100 Stati hanno effettivamente reso un reato alcune forme di discorso d’odio. Il minimo comune denominatore sembra essere il divieto penale all’istigazione discriminatoria alla violenza, ma diversi codici penali vietano anche reati quali la propaganda di guerra, l’istigazione all’odio etnico, religioso o razziale e il revisionismo storico, come la negazione dei crimini internazionali commessi in passato. Questo approccio di ampio respiro è in linea con l’ampiamente ratificato Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), il cui articolo 20 impone agli Stati di vietare l’apologia dell’odio nazionale, razziale o religioso come incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza. Anche il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica e la decisione quadro dell’UE sulla lotta a talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale seguono questo approccio.

È giunto il momento di agire

Non vi è alcuna ragione valida per cui istigare direttamente e pubblicamente altre persone a commettere crimini contro l’umanità non debba essere vietato dal diritto internazionale. Inoltre, come già avviene nella maggior parte degli Stati, tale trattato dovrebbe imporre alle parti contraenti di adottare misure volte a prevenire i crimini contro l’umanità, garantendo che qualsiasi incitamento all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca istigazione alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza sia vietato dalla legge.

Questi divieti, secondo il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, sarebbero pienamente compatibili con la libertà di espressione. La capacità incendiaria dei social media moderni di amplificare il volume e la portata delle dichiarazioni d’odio è immensa, non solo nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina, ma anche in decine di conflitti armati in corso, dalla Palestina al Myanmar, dal Sudan allo Yemen, solo per citarne alcuni. Ecco perché è giunto il momento di agire, includendo il divieto di discorsi d’odio che provochino violenze di massa e discriminazioni in uno strumento giuridico internazionale vincolante, quale il trattato sui crimini contro l’umanità.

Clausola di esclusione della responsabilità

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

I casi presenti nella banca dati di EUvsDisinfo si concentrano sui messaggi nello spazio informativo internazionale nei quali è stata individuata una rappresentazione parziale, distorta o falsa della realtà, nonché la diffusione di messaggi pro-Cremlino. Ciò non implica necessariamente che un determinato canale sia collegato al Cremlino o sia editorialmente pro-Cremlino, oppure che abbia intenzionalmente cercato di disinformare. Le pubblicazioni di EUvsDisinfo non rappresentano la posizione ufficiale dell’UE, poiché le informazioni e le opinioni espresse si basano sui resoconti dei media e sull’analisi della task force East Stratcom.

    Why do you not like our audio?

    it will help us to improve it

      CONDIVIDI LE TUE OPINIONI

      Informazioni sulla protezione dei dati *

        Subscribe to the Disinfo Review

        Your weekly update on pro-Kremlin disinformation

        Data Protection Information *

        The Disinformation Review is sent through Mailchimp.com. See Mailchimp’s privacy policy and find out more on how EEAS protects your personal data.

        🎵 Playlist